Matteo Renzi: un uomo che ama il denaro, le persone che ne possiedono e coloro che lo possono comprare... Sempre in vendita!... e la democrazia in Italia può attendere. |
(governo non legittimato dai cittadini), dal suo insediamento ad oggi sempre precario su leggi e decreti. Nulla per dare risposte concrete, rilanciare l'economia, il lavoro, le piccole e medie imprese italiane! E adesso arriva l'improvvisata tassa sul "Canone RAI". Sono tantissimi i motivi di anticostituzionalità che chiunque come cittadino italiano potrebbe trovare; tanti, troppi e che non fosse per i giuristi del "Consiglio di Stato", ancora oggi nessuno ne saprebbe notizia. Questo perché? Lede la vita privata di ogni persona, cittadino italiano, costringendolo a doversi auto informarsi su normative legislative che in mancanza di pagamento (parlando di fisco, tasse e tributi per lo Stato), sono considerati delitti punibili non solo con pene pecuniarie (denaro da sborsare senza ma e senza ne, all'Agenzia delle Entrate che a sua volta demanda a Equitalia), con condanne da scontare in regime carcerario con 2 anni di reclusione! Per evitare di essere troppo prolissi in questo post, vi chiediamo semplicemente di leggere attentamente quanto è stato "consigliato" (sembra una battuta ma è reale: su quanto il Consiglio di Stato si è espresso in materia riguardo il "canone RAI"). Di seguito pubblichiamo integralmente il testo del Consiglio di Stato. N.B.: scaricabile nel sito istituzionale in formato word Consiglio di Stato - parere interlocutorio canone RAI
P.S.: Giorgio Napolitano e le trivelle.
Perché Napolitano invita a non votare al referendum sulle trivelle?
"Non andare a votare è un modo di esprimersi sull'inconsistenza dell’iniziativa referendaria".
Così il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si è espresso a proposito del referendum di domenica sulle concessioni per le trivellazioni in mare in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica.
Una posizione che ha fatto molto discutere perché un ex Capo dello Stato che invita gli elettori a disertare le urne non è proprio il massimo. Una posizione quella di Napolitano che sembra orientata a rafforzare la linea dell’astensione promossa dal Governo Renzi [video] e che, seppur non direttamente, è stata nei giorni scorsi fortemente stigmatizzata dal presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi che aveva posto l’accento sul "dovere di partecipare al voto".
Grossi aveva in sostanza spiegato che andare a votare è sempre e comunque un diritto e che l’astensione non dovrebbe mai essere incentivata. Quando non si è d’accordo con un quesito meglio recarsi alle urne e votare no piuttosto che astenersi.
Una posizione quella del presidente della Consulta che necessitava di una replica altrettanto autorevole? E ce ne poteva essere una meno autorevole di quella di un ex Presidente della Repubblica?
Perché Napolitano invita a non votare al referendum sulle trivelle? Napolitano quindi ha voluto fare un favore a Renzi? Tutta l’intervista in realtà appare come un sostegno all'attuale Esecutivo, quel Governo che Napolitano ha contribuito a far nascere. Anche perché c’è chi fa notare che in passato, quando si sono tenuti altri referendum come ad esempio quello sull'acqua pubblica l'Ex Presidente è stato il primo a recarsi alle urne.
*Greenpeace sulla piattaforma Agostino B a Marina di Ravenna
(nessuna presenza di operatori, totalmente isolata la piattaforma. Perché?).
Sul rischio di elezioni anticipate Napolitano aggiunge pure: "Gli appuntamenti elettorali servono a far esprimere i cittadini su un eventuale cambiamento di governo. Per decenni l’Italia ha troppo giocato a scioglimenti anticipati o a guerriglie per far cadere il governo in carica o paralizzarlo".
E sul referendum confermativo di ottobre sulle riforme costituzionali appena varate aggiunge: "Svilupperò autonomamente la mia partecipazione al confronto referendario". Altro che trivelle! Su quello Napolitano state certi che a casa non resterà.
TESTO INTEGRALE DEL CONSIGLIO DI STATO:
Numero 00915/2016 e data 13/04/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 7 aprile 2016
NUMERO AFFARE 00615/2016
OGGETTO:
Ministero dello
sviluppo economico.
Schema di
decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 1, comma 154 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
LA SEZIONE
Vista la nota del 31
marzo 2016, prot. n. 8041, di trasmissione della relazione del 29 marzo 2016,
pervenuta alla segreteria della Sezione il 31 marzo 2016, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di decreto in oggetto;
Esaminati gli atti e
udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.
Premesso.
1. Com’è noto con la
legge di stabilità per il 2016 sono state introdotte alcune disposizioni
concernenti il canone di abbonamento alla televisione.
In particolare l’art.
1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha
stabilito che “con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le
conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei
canoni (di abbonamento alla televisione) incassati dalle aziende di
vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti
di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo
decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del
controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le
misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della
presente norma”.
Conseguentemente, con
la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, il Ministero dello sviluppo economico
ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto ministeriale in
epigrafe che da attuazione al predetto articolo 1, comma 154, rilevando che il
medesimo si sostanzia in un “necessario completamento normativo”, volto
a dare attuazione alla nuova disciplina che prevede che il pagamento del canone
di abbonamento alla televisione per uso privato avvenga “con distinta voce”
mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche ai titolari
delle relative utenze ubicate nei luoghi ove i medesimi risiedono.
2. Quanto al contenuto
dello schema di regolamento, l’Amministrazione proponente ha precisato che il
medesimo - composto di 8 articoli - reca disposizioni relative: alle
definizioni utili ai fini dell’applicazione del decreto stesso (art. 1); alle
procedure di allineamento delle banche dati dei soggetti coinvolti nella
riscossione del canone, ovvero l’Acquirente Unico s.p.a e l’Agenzia delle
entrate (art. 2); alle modalità di addebito del canone ed alle conseguenze di
eventuali ritardi nel pagamento, anche in forma di interessi moratori (art. 3);
ai termini e alle modalità per il riversamento all’Erario dei canoni incassati
dalle aziende elettriche, con la precisazione che il mancato pagamento del
canone non può “in nessun caso” comportare il distacco della fornitura
di energia elettrica (art. 4); all’individuazione e alla comunicazione dei dati
utili ai fini del controllo da parte dell’Agenzia delle entrate ed
all’individuazione dei soggetti autorizzati allo scambio dei dati utili (art.
5); alle modalità di rimborso del canone nei confronti dei soggetti che abbiano
erroneamente proceduto al pagamento (art. 6); nonché alle ulteriori misure tecniche
che si rendano eventualmente necessarie per l’avvio del nuovo sistema di
pagamento (art. 7).
Lo schema di
regolamento reca, infine, tramite l’allegato 1, l’elenco delle reti elettriche
non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. Tale dato si rende
necessario per evidenziare i soggetti che, in quanto residenti in località
prive di collegamento con la rete di trasmissione nazionale, continueranno a
corrispondere il canone attraverso un versamento unitario, ai sensi dell’art.
3, comma 7 del medesimo decreto, all’uopo utilizzando i codici stabiliti
dall’Agenzia delle Entrate.
In atti risulta
depositato anche “l’assenso ai fini del prosieguo dell’iter” del
Ministero dell’economia e delle finanze, espresso con la nota prot. n. 3-3214
del 24 marzo 2016, a
firma del Capo dell’Ufficio legislativo del suddetto dicastero.
L’Amministrazione ha,
inoltre, rilevato di aver proceduto nella predisposizione dello schema di
regolamento in esame dopo aver consultato - attraverso periodici incontri - “tutti
gli operatori istituzionalmente interessati e coinvolti nella materia”,
ovvero i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia
delle Entrate, di Acquirente Unico s.p.a. e delle associazioni di categoria
delle imprese elettriche e dei consumatori.
Lo schema di decreto in
esame è corredato dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) e
dall’analisi tecnico-normativa (A.T.N.).
Considerato.
4. Preliminarmente la
Sezione deve rilevare che, per quanto concerne il procedimento seguito
dall’Amministrazione nel predisporre lo schema di decreto in esame, il
Ministero proponente ha correttamente acquisito, in ossequio a quanto previsto
dall’art. 1, comma 154 della legge finanziaria per il 2016, il parere
dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, recependo,
peraltro, i rilievi ivi formulati attraverso le modifiche introdotte
all’articolo 3, comma 7, relativamente all’aggiornamento dell’elenco delle reti
non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, e all’articolo 7,
comma 1, in
merito alla necessità per le imprese elettriche di rendere disponibili
all’Autorità stessa le informazioni concernenti gli investimenti affrontati per
implementare la disciplina di cui allo schema in esame.
La Sezione, tuttavia,
non può esimersi dal costatare che dai documenti depositati si evince che
l’adozione del decreto non è avvenuta nel rispetto del termine previsto dalla
norma di riferimento e che non risulta espresso il concerto del Ministro
dell’economia e delle finanze, viceversa richiesto dal citato articolo 1, comma
154 della legge n. 208 del 2015,
in quanto in atti è presente soltanto la nota di cui si
è detto al precedente n. 3.
Orbene, come più volte
sottolineato da questa Sezione, il concerto del Ministro è qualcosa di
sostanzialmente diverso da quanto si afferma nella nota da ultimo citata in
quanto, con il concerto, il Ministro partecipa dell’iniziativa politica,
concorrendo ad assumerne la responsabilità: pertanto, il concerto può essere
manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o per delega del
Ministro e non sotto la forma di semplice nulla osta al prosieguo dell’iter
procedurale, con la conseguenza che, al fine di evitare che la suddetta
omissione si rifletta sulla regolarità formale del provvedimento normativo in
esame, l’Amministrazione proponente dovrà provvedere ad acquisire il concerto
del Ministro dell’economia e delle finanze.
Tanto premesso, la
Sezione osserva che lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione al
dispositivo dell’articolo 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016) nella parte in cui prevede che con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, sono definiti i termini e le modalità per il versamento all’Erario dei
canoni incassati dalle imprese elettriche, per l'individuazione e
comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei
soggetti di cui al comma 156 della succitata legge (Acquirente unico spa, ecc),
nonché le misure tecniche eventualmente necessarie per l'attuazione della
norma.
Sotto il profilo della
potestà normativa esercitata nel caso di specie, quindi, la Sezione non ha
alcun rilevo da formulare, atteso che l'emanazione del presente decreto rientra
nella competenza tecnico-discrezionale del Ministero proponente ai sensi della
succitata normativa e che le disposizioni in esso contenute non presentano
profili d’incompatibilità con l’ordinamento comunitario e con quello nazionale.
Quanto al merito del
provvedimento la Sezione osserva che, come in precedenza esposto, le
disposizioni contenute nello schema di regolamento concernono la disciplina
delle modalità di pagamento e di riscossione del canone di abbonamento alla
televisione.
In quest’ottica devono,
quindi, inquadrarsi le norme del decreto volte all’allineamento delle banche
dati dell’Acquirente Unico s.p.a. e dell’Agenzia delle entrate che opera sulla
base del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria nonché le procedure
previste per lo scambio d’informazioni fra i suddetti enti (art. 2); le norme
con cui l’Acquirente Unico s.p.a. rende disponibili, con modalità approvate
dall’Autorità e tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni alle
aziende elettriche incaricate della riscossione del tributo (art. 3); le norme
sul riversamento dei canoni (art. 4) e quelle sull’individuazione e il
trasferimento dei dati utili al controllo (art. 5).
In relazione a quanto
precede la Sezione ritiene, pertanto, di dover soltanto sottolineare che
l’effettiva operatività del sistema di riscossione e pagamento del canone di
abbonamento alla televisione delineato dal regolamento - con particolare
riferimento ai riflessi che il medesimo avrà nei confronti della comunità degli
utenti - dipenderà dalle intese e dal grado di coordinamento che si
realizzeranno fra gli Enti coinvolti nel succitato procedimento nonché dal
completamento di alcuni programmi quali quello dell’Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR), previsto anche dal nuovo Codice
dell’amministrazione digitale (CAD) che è stato predisposto dal Governo e di
recente esaminato dalla Sezione.
La Sezione, viceversa,
non può non rilevare che il regolamento de quo presenta alcuni profili
di criticità che dovrebbero trovare soluzione prima della sua definitiva
approvazione, anche al fine di non condizionare il grado di efficacia di tale
strumento normativo.
Sotto un primo profilo
la Sezione rileva che nel testo del regolamento manca un qualsiasi richiamo ad
una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo, la cui
detenzione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento e al fatto
che il succitato canone deve essere corrisposto per un unico apparecchio,
prescindendo dall’effettivo numero di apparecchi posseduto dal singolo
l’utente.
Ciò assume un
particolare rilievo atteso che lo sviluppo tecnologico dei dispositivi di
comunicazione ha reso disponibili sul mercato molteplici “device” che
consentono funzioni di ricezione di programmi televisivi, pur essendo destinati
a finalità ed usi strutturalmente differenti (smartphone, tablet, ecc.).
Precisare, dunque, nel
regolamento che il canone di abbonamento è dovuto solo a fronte del possesso di
uno o più apparecchi televisivi in grado di ricevere il segnale digitale
terrestre o satellitare direttamente o tramite decoder costituirebbe un
elemento informativo particolarmente utile per i cittadini sia in relazione
agli obblighi contributivi che i medesimi devono assolvere sia in riferimento
all’autodichiarazione concernente il mancato possesso di apparecchi che gli
stessi devono effettuare e alle conseguenze di carattere penale che possono
derivare da una dichiarazione mendace, in base alle norme vigenti in materia.
Sotto un differente
profilo la Sezione deve, altresì, rilevare che il procedimento di addebito e
riscossione del canone di abbonamento alla televisione presuppone, come in
precedenza rilevato, uno scambio di dati e d’informazioni fra gli enti
coinvolti nella succitata attività (Anagrafe tributaria, Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente unico spa, il Ministero
dell’interno, i Comuni e alcune società private), che necessariamente implica
profili di rispetto e tutela della privacy.
Nelle norme in esame,
tuttavia, non si rinviene alcun riferimento alla succitata problematica che,
viceversa, potrebbe trovare soluzione quantomeno con la previsione di una
disposizione regolamentare che espliciti che le procedure ivi previste
avvengano nel rispetto della normativa sulla privacy, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
Un ulteriore profilo di
criticità del regolamento in esame concerne il fatto che non tutte le norme ivi
previste risultano formulate in maniera adeguatamente chiara, tenendo conto
dell’ampia platea di utenti cui le medesime si rivolgono: costituisce un
esempio di quanto affermato l’art. 3 del regolamento che nell’individuare, ai
fini dell’addebito del canone, le categorie di utenti, utilizza formule
tecniche di non facile comprensione per i non addetti al settore.
La Sezione, pertanto,
invita l’Amministrazione a rivedere il testo regolamentare nel suo complesso,
al fine di superare l’inconveniente segnalato.
La Sezione, infine,
rileva che nel regolamento in esame non sono previste forme adeguate di
pubblicità, rispetto all’elevato grado di diffusione raggiunto dal mezzo
televisivo.
Ciò trova riscontro, in
particolare, negli adempimenti previsti per la collettività degli utenti
nell’ambito nel nuovo procedimento di riscossione del canone - come ad esempio
la dichiarazione richiamata dall’art. 3 dello schema o la richiesta di rimborso
di cui all’art. 6 - che necessiterebbero di una diffusione più ampia, al fine
di agevolare la conoscenza di tali adempimenti da parte della cittadinanza e,
conseguentemente, una più efficace applicazione delle norme de quibus:
la Sezione, pertanto, invita l’Amministrazione a dare la massima diffusione,
nelle forme ritenute più opportune, alle disposizioni del procedimento di
riscossione del canone di abbonamento televisivo con particolare riferimento a
quelle che implicano adempimenti a carico dell’utenza.
Infine, per quanto
concerne il profilo redazionale, la Sezione suggerisce all'Amministrazione, in
sede di stesura del presente schema, di:
a) raggruppare i
riferimenti normativi contenuti nel preambolo seguendo l’ordine gerarchico
delle fonti e, all’interno di detto criterio, ordinando le fonti stesse in
ordine cronologico;
b) inserire, nel
preambolo, prima della frase “Udito il parere del Consiglio di Stato…”,
la frase “Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400” , trattandosi del riferimento normativo in base al
quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato;
c) inserire, all’art.
1, comma 1, lettera c), punto i), prima del numero “30.1…” la seguente
parola: “comma”, per rendere più puntuale il contenuto della
disposizione;
d) sostituire, all’art.
1, comma 1, lettera c), punto i), la parola “disposizione…” con la
seguente: “disposizioni…”, più corretta sotto il profilo redazionale;
e) inserire, all’art.
2, dopo la parola “d’intesa…”, ovunque ricorra, la seguente frase: “fra
i succitati organi”, per il medesimo fine di cui alla precedente lettera
c);
f) sostituire, all’art.
3, comma 1, le parole “e dalla parte identificata come residente” con le
seguenti “…dai contratti…”, per il medesimo fine di cui alla precedente
lettera c) ed e);
g) inserire, all’art.
3, comma 7, sesta riga dopo le parole “il pagamento avviene…”, le
seguenti parole: “ad opera del contribuente…”, per il medesimo fine di
cui alle precedenti lettere c), e) e f).
P.Q.M.
La Sezione sospende
l’espressione del parere, in attesa che l’Amministrazione svolga gli
adempimenti di cui al n. 5.
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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Matteo Renzi e la tassa RAI. Giovane rampollo di una politica sinistra inesistente: mafia e politica, in un intreccio dove chi subisce sono i cittadini italiani. |
*Per scaricare il documento word vai nella pagina Consiglio di Stato .
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