Per non dimenticare |
e importanti che l'Associazione Antimafia pone sono molteplici; ma vorrei iniziare dal principio, quando dal Governo Prodi fu introdotta la "moneta unica: l'Euro €". Spero tutti ricorderanno come sia il Governo di maggiornanza (attuale partito democratico), e a seguire dopo pochissimo l'ex "PDL, oggi rinominato con FI, Forza Italia", abbiano stesse colpe:
Sia la sinistra che la destra politica italiana, mostrarono subito il loro punto di debolezza: non informare i cittadini del cambio moneta (raddoppiato); quello che in Lire pagavi con cinquanta lire (50 lire), con l'entrata dell'euro veniva venduto e pagato con un euro (1 €), da tute le attività commerciali, sia private che statali. Poi, e con ritardo si aggiunse una ulteriore spesa per i cittadini italiani dove l'ex Governo presieduto da Silvio Berlusconi fece recapitare a casa, nel proprio domicilio una lettera (molto tardiva), con una calcolatrice che informava gli italiani del cambio dalla Lira a l'Euro. Questo problema ha giovato a tutti i commercianti e la politica locale o nazionale non ha messo rimedio. La differenza sostanziale si poteva notare in modo abnorme sulle buste paghe, dove tutti i lavoratori (privati o statali), si vedevano dimezzato il reddito mensile, con la differenza (già menzionata), del dover pagare il doppio su qualsiasi acquisto.
Arriva la crisi definita "internazionale", anche se io personalemente ritengo che la crisi la debba gestire singolarmente ogni Stato, sia appartenente alla Comunità UE o no!
E' storia che non voglio ripere, tutti sappiamo che la crisi italiana non è stata causata da "scontrini o fatture fiscali" non denunciate, semmai un regalo alle multinazionali bancarie che avevano perso capitali ingenti per loro cattiva gestione, per poi far ricadere il tutto con la famigerata "crisi internazionale, da origini USA, americane".
Arrivando ai giorni nostri possiamo dire che la e le politiche italiane non hanno fatto un emerito cazzo per evitare questa catastrofe, dove le piccole e medie imprese crollano e/o falliscono, il lavoro per i giovani diventa impossibile raggiungerlo, inoltre la vendita dei "Beni Culturali Italiani", scontati con briciole per essere vendute a Stati stranieri.
In tutto questo marasma di soldi e scandali che hanno visto i nostri politici in prima fila a livello mondiale, adesso arriva l'ennesima beffa:
"L'imnunità dei parlamentari e politici tutti", non come all'origine della sua vita ma semmai all'opposto! Il politico che delinque, inquisito giudizialmente, condannato penalmente in via definitiva, deve ancora avere l'approvazione politica per andare in galera; dunque la risposta insindacabile del Parlamento che può a suo piacimento decidere se chi è Reo di delitto grave (di qualsiasi natura si tratti), debba passare prima sulle sue mani, e... la magistratura può e deve attendere e subire. L'attuale regolamento impone al PM, al magistrato che indaga un politico per fatti delittuosi (non di opione, non di diffusione di libera espressione), come furto di denaro pubblico, turbativa d'asta, falso in bilancio, furto, omicidio, evasione fiscale, etc. etc., devono prima essere vagliati dai parlamentari per confermare o meno quanto gli inquirenti hanno provato dopo lunghe indagini che come soggetto trattasi di un uomo che ricopre una carica politica.
In tutto questo merdaio ecco spuntare più che mai le organizzazioni mafiose che fanno manbassa!
perchè avere uno Stato dove gli stessi legislatori non rispettano le regole sono i primi a nutrirsi di questi per collusioni e collaborazioni per creare un unico mondo: far cassa, far denaro sporco, rubare ai cittadini onesti, legalizzando l'onestà dello Stato che non c'è per renderlo maggiormente malleabile, plasmabile nelle compravendite di dipendenti dello Stato: sia essi comunali, provinciali, regionali o goveno centrale, con il raggiungimento dell'unico scopo del maggior denaro e controllo dei territori; controllo dei politici corrotti con le mafie e controllo degli appalti di ogni genere da spartire con le loro famiglie di merda mafiosa!
Questa è la mia riflessione ma non conclusione, perchè ogni cittadino onesto che conosce discriminanze, vantaggi a persone che non sono qualificate per incarichi lavorativi che ricoprono, ma semmai perchè "amici, parenti di tizio o caio", devono urlare e condannare questi delitti! Diversamente rimarranno complici di una amministrazione locale o nazionale che nulla fa se non rubarli i soldi con tasse e tributi non dovuti.
A VOI LA SCELTA!:
Cambiare e combattere le mafie per sconfiggerle, oppure subire supini a 90° gradi dicendo sempre si allo pseudo politico, di fatto legato a organizzazioni criminali delittuose?:
DIRE NO!
ORA DECIDO IO!
BASTA INGIUSTIZIE!
FUORI LA MERDA MAFIOSA DALLO STATO ITALIANO!
La Legge non è uguale per tutti |
"Le immunità parlamentari secondo la Costituzione italiana. Il conflitto di attribuzione. L'articolo 68 nella sua formulazione originaria. I decreti attuativi.
L'inviolabilità - Il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione stabilisce che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza». «Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza» - aggiunge il terzo comma dello stesso articolo. Queste garanzie, che danno vita alla immunità parlamentare dell'«inviolabilità», hanno lo scopo di evitare che attraverso pretestuosi atti giudiziari nei confronti di singoli parlamentari si possa turbare la libera esplicazione del loro ufficio e, nei casi più gravi, si venga ad incidere sulla stessa composizione dell'Assemblea.
L'insindacabilità - Il primo comma dell'articolo 68 contiene invece un garanzia relativa alla discussione parlamentare, la così detta «insindacabilità»: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». L'obiettivo, in questo caso, è quello di salvaguardare la piena libertà di espressione del parlamentare, senza i condizionamenti che potrebbero derivare dalla coscienza di dover in futuro render conto, in sede penale o disciplinare o in sede di eventuale responsabilità civile, della propria attività in Parlamento. In questo senso, l'insindacabilità costituisce un'esplicazione del principio generalissimo posto dall'art.67 della Costituzione, secondo cui «ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Per questa ragione quella dell'insindacabilità è una garanzia che non può essere rimossa neppure su autorizzazione dell'Assemblea. Il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale - In virtù di questa disciplina il senatore o il deputato possono essere sottoposti a giudizio a meno che non chiedano alla Camera di appartenenza di pronunciarsi sull'insindacabilità. Se la Camera dichiara l'insindacabilità, il magistrato che intende procedere può sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Per quanto riguarda l'arresto o la perquisizione domiciliare o personale, tali misure possono essere adottate dal magistrato solo dietro autorizzazione del Parlamento, a meno che non sussista la flagranza di reato o si sia in presenza di una sentenza passata in giudicato.
La formulazione originaria dell'art. 68 - L'articolo 68 vigente è in vigore dal 14 novembre 1993, essendo stato modificato con la legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993 (G.U. n. 256 del 30 ottobre 1993). Prima della revisione costituzionale, per sottoporre un parlamentare a procedimento penale era necessaria l'autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza. Se la Camera negava l'autorizzazione, il parlamentare non era processabile fino alla fine dell'incarico. Qui il testo originario dell'articolo.
I decreti attuativi - Il 12 novembre 1993, per decreto legge, il Governo disciplinava l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nella sua nuova formulazione. La conversione del decreto si è tuttavia trascinata per anni. Nel 1994, la Camera, emendando il decreto n.535 contenente norme di attuazione sulla riforma dell'immunità parlamentare presentato dal Ministro della Giustizia Alfredo Biondi, sottraeva al giudice (per restituirlo alle Camere di appartenenza) il potere di stabilire se i fatti per i quali si procede - in sede penale, civile, amministrativa o disciplinare - nei confronti di un deputato o di un senatore siano o meno «insindacabili». Nel febbraio del 1996, invece, Palazzo Madama rafforzava il divieto di utilizzazione di intercettazioni telefoniche non autorizzate dal Parlamento, anche se indirette (e cioé conversazioni di un parlamentare con una diversa utenza, regolarmente intercettata). Questi sono solo due esempi. Nel corso degli anni il dibattito politico si è aperto e si è chiuso continuamente. Fino ad arrivare ad oggi, dieci anni dopo, quando il disegno di legge che intende «attuare» l'articolo 68 Costituzione, è oggetto di un'accesa discussione sia sui giornali che in Parlamento."
Fonte: radioradicale.it
Matteo Renzi, presidente del Consiglio italiano non eletto dagli italiani |
"Benché la riforma del Senato preveda cambiamenti potenzialmente epocali – la fine del bicameralismo perfetto, dell’elettività dei senatori e del loro potere di votare la fiducia – negli ultimi giorni il dibattito si è concentrato su una questione di minore importanza relativa ma di grande valore simbolico: la possibilità che i membri del nuovo Senato godano o no di una qualche forma di protezione giudiziaria come i loro colleghi deputati. È la discussione sulla cosiddetta “immunità parlamentare”, anche se la definizione non è precisissima.
Di che cosa parliamo
Secondo l’attuale bozza della riforma, il Senato sarà composto da cento senatori: 95 provenienti dagli enti locali e cinque nominati dal presidente della Repubblica, come avviene adesso per i senatori a vita. Dei 95 provenienti dagli enti locali, 74 saranno eletti dai consigli regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano tra i membri degli stessi consigli. Ogni regione eleggerà un numero di senatori in proporzione alla sua popolazione. Nessuna regione ne potrà eleggere meno di tre, tranne Molise, Val d’Aosta e province di Trento e Bolzano che ne eleggeranno uno ciascuna. Altri 21 senatori saranno eletti sempre dai consigli regionali, ma scegliendo tra i sindaci della regione. Ogni regione eleggerà un sindaco da mandare in Senato.
Inoltre, e siamo arrivati al dunque, al contrario della prima bozza l’attuale versione della riforma prevede che i senatori godano – come fanno adesso sia loro sia i deputati – di una forma di immunità nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 68 della Costituzione, che dice:
«I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza»
Tradotto: ogni volta che una procura vuole applicare una misura di restrizione della libertà personale nei confronti di un parlamentare – per esempio arrestarlo, oppure perquisire il suo ufficio o il suo domicilio, oppure intercettare le sue comunicazioni – bisogna passare dall’aula del Parlamento cui appartiene, che con un’indagine e un voto stabilisce se la richiesta della procura sia legittima o se vi ravvisi il sospetto di un intento persecutorio (il cosiddetto “fumus persecutionis” di cui si parla spesso in circostanze del genere). Inoltre, nessun parlamentare può essere perseguito per cose che ha detto durante l’esercizio delle sue funzioni o per i voti che ha espresso.
L’attuale stesura della riforma non “reintroduce” l’immunità parlamentare, ma stabilisce che i membri del nuovo Senato ne godano esattamente come ne godono i membri dell’attuale Senato. Sui giornali avete letto la parola “reintroduce” perché una precedente versione della riforma non prevedeva che i senatori conservassero l’immunità.
Ha sempre funzionato così? No
È bene sapere che quello che oggi intendiamo per “immunità parlamentare” non ha un significato univoco, e che in passato nella storia italiana questa espressione ha determinato misure diverse. Con la nascita della Repubblica e la scrittura della Costituzione, il principio dell’immunità prevedeva che i parlamentari non potessero essere nemmeno sottoposti a indagine senza un voto della camera di appartenenza, la cosiddetta “autorizzazione a procedere”. Lo stesso doveva accadere anche in caso di condanna definitiva. L’unico caso in cui era permesso l’arresto era la flagranza di un reato per il quale fosse obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
All’epoca, l’inserimento dell’immunità parlamentare nella Costituzione fu considerato una vittoria della sinistra, a garanzia della possibilità di fare politica senza temere ritorsioni e repressioni da parte della magistratura. D’altra parte l’immunità parlamentare – in forme che possono essere molto diverse – è considerata uno dei principi su cui si basa la separazione dei poteri, poiché impedisce al potere giudiziario di interferire in quello legislativo: in teoria – ma questa “teoria” alla fine del fascismo era una prospettiva molto concreta e non così assurda – serve a evitare che un magistrato politicamente motivato possa perseguire pretestuosamente un parlamentare per limitare la sua libertà o interrompere le sue attività o semplicemente ricattarlo.
Col passare degli anni in Italia l’immunità parlamentare ha cambiato senso e forma: nel 1993 una riforma ha abolito l’autorizzazione a procedere – oggi i parlamentari possono essere indagati senza che serva autorizzazione, e devono andare in carcere quando arriva la condanna definitiva – mentre nel 2003 si fecero degli ulteriori aggiustamenti, volti tra le altre cose a determinare il processo decisionale del Parlamento quando la procura richiede arresti, perquisizioni o intercettazioni contro un parlamentare, e rendere utilizzabili le cosiddette “intercettazioni telefoniche indirette”, cioè quelle disposte nel corso di procedimenti riguardanti terzi, per conversazioni alle quali membri del Parlamento abbiano preso parte.
Negli anni è cambiata anche la percezione dell’opinione pubblica nei confronti dell’immunità parlamentare, che da strumento a difesa dell’autonomia della politica è stato visto sempre di più – anche a causa di una lunghissima serie di casi di corruzione – come uno strumento volto a garantire un’indebita protezione ai politici disonesti. Non è un caso, infatti, che la prima riforma dell’immunità parlamentare sia arrivata nel 1993, dopo gli scandali di Tangentopoli e la fine dei partiti che governarono l’Italia nella cosiddetta Prima repubblica.
Ciò che non è mai cambiato è la norma a tutela dell’insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni.
Che cosa succederà stavolta
L’emendamento ha causato molte polemiche in questi giorni, in particolare da alcuni esponenti della minoranza del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. La Lega Nord ha difeso l’emendamento, sostenendo che l’immunità deve valere per tutti i parlamentari oppure per nessuno. Il governo ha detto che la scelta è stata fatta in autonomia dai relatori al Senato e che tutto sommato non gli interessa granché: «si può discutere ma non è centrale», ha detto il ministro Maria Elena Boschi. L’impressione al momento è che la norma stia a cuore soprattutto all’opposizione – Lega Nord e Forza Italia – e che la sua introduzione o cancellazione dalla riforma sia ancora oggetto di trattative tra loro e il PD.
Per presentare ulteriori emendamenti ci sarà tempo fino al 25 giugno. A quel punto la commissione dovrà approvare il testo ed inviarlo al Senato per il primo voto. Non è ancora stato deciso quando la commissione voterà il testo definitivo, ma si parla di portare il testo in Senato entro luglio."
Fonte: ilpost.it
Bettino Craxi |
" Renzi, dall’anti-casta all’impunità. Metamorfosi di un leader
La legge sull’immunità parlamentare da concedere anche ai fortunati sindaci e consiglieri regionali che siederanno nel nuovo Senato minaccia di far finire in anticipo sul previsto la luna di miele tra Matteo Renzi e il suo 40 per cento di elettori. Tre giorni di goffo scaricabarile tra gli esponenti del Pd sulla paternità del provvedimento, amplificati dall’eloquente e imbarazzato silenzio del premier, bastano (e forse avanzano) per riportare alla mente le molte dichiarazioni in materia di privilegi della casta che tanto avevano reso popolare Renzi quando ancora era sindaco di Firenze. Frasi forti e ricche di buon senso che oggi paiono essere state pronunciate da una persona diversa dall’attuale inquilino di Palazzo Chigi: “Se dobbiamo parlare degli articoli della costituzione che parlano dei parlamentari bisognerebbe avere il coraggio di dire che i parlamentari andrebbero dimezzati e che andrebbe dimezzata anche la loro indennità”. “L’immunità aveva un valore in un altro momento, in un altro contesto”. E ancora: “Non abbiamo bisogno di dare altre garanzie ai parlamentari, ma di farli diventare sempre più normali”.
Intendiamoci, non è una novità che le bugie vadano di moda tra chi fa politica. Due secoli fa il barone Otto Von Bismark, avvertiva: “Non si mente mai così tanto prima delle elezioni, durante la guerra e dopo la caccia”. Stupisce però che, passate le Europee, Renzi non si ponga più il problema del consenso.
Solo chi non si cura del parere dei cittadini, quasi fosse certo di essere destinato a non dover più subire nell’urna il loro giudizio, può davvero credere che, in Paese rapinato e offeso dalle malefatte della propria classe dirigente, sia popolare l’idea di permettere in futuro a 95 fortunati nuovi senatori di rubare in casa propria (regioni e comuni) per poi salvarsi a Palazzo Madama.
Eppure il premier tace. Segno che per lui le questioni più importanti da risolvere sono altre. In sua vece parlano però i renziani secondo i quali “non è il caso di di mettere a rischio la riforma della Costituzione per un solo articolo” (Ivan Scalfarotto) visto che la “questione non è centrale” (Maria Elena Boschi, ministro per le Riforme).
Ovviamente non è vero. Far eleggere 95 senatori da mille consiglieri regionali, un terzo dei quali sono attualmente indagati, imputati o condannati, significa popolare l’assemblea di palazzo Madama di personaggi il cui principale obbiettivo sarà quello di entrare in Senato per difendersi dai processi e regolare i propri conti con la giustizia.
Per esorcizzare il dubbio di molti (a questo punto, perfettamente legittimo) che l’emendamento sull’immunità non sia frutto di cialtroneria, ma di calcolo, il ministro Boschi ha tentato di levarsi d’impaccio accusando il presidente della commissione affari costituzionali, Anna Finocchiaro, di essersi mossa all’insaputa del governo. Poi quando documenti alla mano la compagna di partito le ha dimostrato che il governo sapeva (e condivideva) ecco che il ministro ha cambiato registro. E ha spiegato che tutti i gruppi, tranne il Nuovo centro destra, avevano presentato emendamenti per garantire il privilegio pure ai nuovi senatori non eletti dai cittadini.
Ora, anche a voler sorvolare sui distinguo (i 5 stelle ricordano di aver presentato pure due emendamenti per rendere perquisibili e intercettabili i parlamentari senza autorizzazione delle Camere), il così fan tutti della Boschi, è utile forse per ripulirsi la coscienza, ma non certo per tranquillizzare gli elettori. Mentre a Venezia l’ex sindaco Orsoni dice ai magistrati di aver incassato finanziamenti illeciti per ordine del partito (lo avrebbe mai fatto se scelto come senatore?) e gli investigatori sono sulle tracce di personaggi sospettati di aver creato fondi neri “per esponenti milanesi di Forza Italia”, un fatto è chiaro: l’impunità torna prepotentemente di moda.
A poco a poco il combinato disposto tra la nuova legge elettorale e riforma del Senato appare per quello che è: un sistema per espropriare definitivamente i cittadini dalla possibilità di scegliere i propri rappresentanti (a Montecitorio le liste saranno bloccate) e consegnare in toto la nomina delle due Camere alle segreterie dei partiti. Che in qualche caso, come monarchi illuminati, concederanno al di fuori di ogni controllo e regola il divertissement delle primarie. Povera Italia e poveri italiani. Votando Renzi pensavano di abbattere la casta. Ma se continua così molti di loro si convinceranno che l’unica rottamazione in corso è quella della speranza."
Fonte: ilfattoquotidiano.it
" M5S e Pd, scontro sull'immunità al Senato
"La riforma del ministro Boschi è una porcata"
La titolare del dicastero sulle riforme attacca i grillini: "Anche loro volevano l'immunità". E arriva la dura replica del Movimento attraverso il blog. Questo il clima in cui si prepara l'incontro di mercoledì sulla legge elettorale
M5S e Pd, scontro sull'immunità al Senato La riforma del ministro Boschi è una porcata
Manca poco all’incontro sulla legge elettorale, e Movimento 5 stelle e Pd, per tenersi caldi, litigano ancora sulla riforma del Senato. Ancora sull’immunità parlamentare.
Il ministro delle riforme Maria Elena Boschi riaccende la rissa con una ricostruzione della genesi del contestato emendamento fatta dal palco della festa dell’Unità di Roma. Il ministro ha ribadito che il testo originale del governo non prevedeva alcuna particolare tutela per i senatori, e che la norma è stata reinserita per volontà della commissione parlamentare, dove tutti i partiti «inclusi i 5 stelle» hanno convenuto sulla necessità di prevedere una forma di immunità. «Figurarsi» replicano dal Movimento, con una nota congiunta di Camera e Senato: «abbiamo già predisposto anche la proposta per abolirla in toto in entrambe le camere».
Ovviamente la colpa è della stampa, «non ha perso occasione per riassumere la vicenda nel modo più comodo al governo: 'il m5s vuole l'immunità parlamentare!”». Ma dicono tutti il falso e «chiunque sostenga quindi che il movimento è a favore dell'immunità parlamentare non solo dimostra ignoranza assoluta sui temi e le battaglie che il M5S sta combattendo da sempre, ma fa sospettare il dolo».
Anzi, nel comunicato rilanciato dal blog di Grillo, i 5 stelle precisano che non si sarebbero neanche soddisfatti se dovesse sparire la norma: «il recente testo del ministro Boschi costruisce un Senato di nominati, sindaci e consiglieri regionali a cui» è l’analisi «solo come contentino al popolo, si toglie l'immunità per rendere più passabile la porcata».
Il senatore Nicola Morra, però, spiega che forse c’è un fondamento di verità nelle parole di Boschi che fa riferimento agli emendamenti presentati dai senatori del Movimento e che in maniera diversa intervengono sul testo del governo. E che tutto dipende da cosa prevede e quanto forte è la tutela dell’immunità: «Sono favorevole alla forte limitazione dell'istituto dell'immunità e non solo per i senatori, ma anche per i deputati» ha detto Morra a Radio Città Futura, ma «è accettabile che un parlamentare nell'espressione delle sue opinioni e del suo voto espresso in aula possa essere tutelato contro eventuali interventi a gamba tesa». Coerentemente, gli emendamenti del Movimento si concentrano soprattutto sull’immunità per perquisizioni e intercettazioni."
Fonte: espresso.repubblica.it
" Immunità – La legge attuativa dell’art. 68 Cost.
La L. 140/2003[1] ha legislativamente definito la questione concernente la disciplina di attuazione dell’articolo 68 della Costituzione, concernente l’immunità parlamentare, questione che, sorta già all’indomani della riforma dell’art. 68 recata dalla L.Cost. 3/1993[2], aveva attraversato le successive tre legislature.
L’articolo 68 della Costituzione e la riforma del 1993
L’articolo 68 della Costituzione, nel testo approvato dall’Assemblea costituente ed entrato in vigore il 1° gennaio 1948, stabiliva che i membri del Parlamento:
§ non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (primo comma);
§ non possono essere sottoposti a processo penale senza autorizzazione della Camera di appartenenza (secondo comma);
§ in assenza di analoga autorizzazione, non possono essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale (anche in esecuzione di una sentenza), né sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, salvo il caso di flagranza di un delitto per il quale sia obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura (secondo e terzo comma).
La L.Cost. 3/1993 ha modificato la disciplina dell’immunità parlamentare riformulando l’art. 68. Il nuovo testo, tuttora vigente:
§ conferma insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, adottando peraltro una formulazione più ampia (“non possono essere chiamati a rispondere”), rispetto alla precedente (“non possono essere perseguiti”);
§ sopprime la richiesta di una previa autorizzazione della Camera di appartenenza al fine di sottoporre i parlamentari a procedimento penale; l’autorizzazione resta dunque limitata alle ipotesi di perquisizione personale o domiciliare, di arresto o di altra misura privativa della libertà personale; sono altresì soggetti ad autorizzazione le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e il sequestro di corrispondenza;
§ esclude la necessità di richiedere l’autorizzazione qualora si tratti di dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile di condanna, oltre che nel caso (già previsto) in cui il parlamentare sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
L’attività legislativa tra il 1993 e il 2001
Sin dall’entrata in vigore della riforma del 1993 si era ritenuto opportuno regolare con una normativa organica gli aspetti sostanziali e procedurali connessi all’applicazione del nuovo art. 68 Cost., con particolare riguardo alla materia dell’insindacabilità ed ai rapporti fra procedimenti giudiziari e procedure parlamentari.
A tal fine intervenne, in una prima fase, una “catena” di decreti-legge (tutti decaduti per mancata conversione nei termini costituzionali) avviata con il D.L. 455/1993[3] e proseguita con 18 successive reiterazioni.
Nel corso della XIII legislatura, il disegno di legge di conversione dell’ultimo decreto-legge di tale “catena”, (D.L. 555/1996[4]), venne approvato dalla Camera in prima lettura (A.S. 1842) ma non dal Senato, comportando così il definitivo venir meno, con efficacia ex tunc, della relativa disciplina. Ciò non ha peraltro vanificato la piena efficacia dell’art. 68 Cost., posto che tale disposizione contiene una disciplina immediatamente applicabile, e dal momento che i relativi profili procedimentali sono stati risolti sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (a partire dalla sent. 1150/1998; sul punto, v. la scheda Immunità – Corte costituzionale e insindacabilità) e della prassi parlamentare.
Nel prosieguo della XIII legislatura la Camera approvava, in prima lettura, il testo unificato di due proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 2939-2985-A), diretto anch’esso a dare attuazione all’art. 68 Cost. e largamente ispirato al testo del D.L. 555/1996. La Commissione affari costituzionali del Senato, a cui il testo era stato trasmesso, non ne avviava l’esame.
La legge n. 140 del 2003
La L. 140/2003, frutto dell’esame della proposta di legge A.C. 185, di iniziativa dell’on. Boato, assunta quale testo base, e di altre cinque proposte di legge presentate da esponenti sia di maggioranza, sia di opposizione, ripropone (con varie modifiche) l’impianto del testo approvato dalla Camera nella precedente legislatura, allo scopo di dettare una normativa organica destinata a regolare gli aspetti sostanziali e procedurali connessi all’applicazione dei princìpi sanciti dal nuovo art. 68 Cost.
Nel dare sinteticamente conto di tale disciplina si rinvia, con riguardo all’articolo 1 della legge – recante disposizioni relative alla sospensione dei processi penali che vedano coinvolte le più alte cariche dello Stato – all’apposita scheda Immunità – Le alte cariche dello Stato.
L’articolo 2 della L. 140/2003 riformula il secondo periodo del co. 3 dell’art. 343 del codice di procedura penale, dal quale vengono espunti i riferimenti a particolari organi costituzionali, sostituendoli con una formulazione di carattere generale rinviante a tutti i casi in cui l’autorizzazione a procedere ovvero l’autorizzazione al compimento di determinati atti siano prescritte da disposizioni contenute nella Costituzione o in leggi costituzionali. In tali casi si prevede che trovino applicazione le particolari disposizioni contenute in tali fonti di rango costituzionale nonché, in quanto compatibili con queste, nelle norme del c.p.p. (artt. 344, 345 e 346) in materia di autorizzazione a procedere.
L’articolo 3 è finalizzato a dettare “disposizioni attuative” della norma recata dal primo comma dell’art. 68 Cost., nel testo risultante dalla modifica intervenuta nel 1993, ai sensi del quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (su tale articolo è intervenuta la Corte costituzionale con la sent. 120/2004: su di essa, v. la scheda Immunità – Corte costituzionale e insindacabilità).
Il comma 1 individua una serie di atti (progetti di legge, emendamenti, atti di indirizzo o sindacato ispettivo, interventi in Assemblea e in altri organi delle Camere, espressioni di voto comunque formulate, ogni altro atto parlamentare, ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento) cui deve ritenersi applicabile “in ogni caso” la garanzia dell’insindacabilità di cui al primo comma dell’art. 68 Cost.
Il comma 2 stabilisce che, a seguito del rilievo o dell’eccezione di applicabilità dell’insindacabilità, il giudice, apprezzate le circostanze del caso, dispone, anche d’ufficio, l’immediata separazione del procedimento da quelli eventualmente riuniti.
Il comma 3 definisce i provvedimenti che il giudice è chiamato ad assumere, nel caso in cui ritenga applicabile l’art. 68, co. 1°, Cost.. In particolare:
§ nell’ambito del procedimento penale:
- nella fase del processo, il giudice provvede, in ogni fase e grado, con sentenza resa ai sensi dell’art. 129 c.p.p.;
- nella fase delle indagini preliminari, il giudice pronuncia decreto di archiviazione ex art. 409 c.p.p.. A tal fine, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni dall’eccezione o dal rilievo, gli atti del giudice, perché provveda (comma 6).
§ nell’ambito del processo civile, le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni, con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti, rispetto a quanto stabilito dall’art. 190 c.p.c., rispettivamente a 15 e 5 giorni; il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla definizione del giudizio;
§ in ogni altro procedimento giurisdizionale, il giudice procede analogamente.
I commi 4 e 5 contemplano l’ipotesi in cui il giudice ritenga non fondata l’eccezione di applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost. sollevata da una delle parti. In tale caso il giudice provvede (senza ritardo, nel procedimento penale; in udienza o entro cinque giorni, nel processo civile) con ordinanza non impugnabile e direttamente trasmette copia degli atti al ramo del Parlamento a cui il parlamentare appartiene o apparteneva al momento del fatto. Dopo tale trasmissione, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera, e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera interessata, salva la possibilità di una proroga non superiore a 30 giorni, disposta dalla Camera medesima. La sospensione non impedisce, comunque, il compimento degli atti non ripetibili (nell’ambito del procedimento penale) e di quelli urgenti (negli altri procedimenti).
Il comma 7 introduce un “doppio binario”, in virtù del quale la questione dell’applicabilità dell’art. 68, comma primo, Cost., può essere posta direttamente alla Camera di appartenenza da parte dell’interessato, senza necessità di sollevare previamente la relativa eccezione innanzi all’autorità giudiziaria. In tal caso la Camera può domandare al giudice la sospensione del procedimento, ai sensi del co. 5.
Il comma 8 precisa l’efficacia della deliberazione parlamentare sull’insindacabilità: nel caso in cui essa sia favorevole all’applicazione dell’art. 68, primo comma, l’autorità giudiziaria non può che conformarsi ad essa (salvo che non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale): il giudice, quindi, adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al co. 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.
Le disposizioni illustrate sono applicabili, in quanto compatibili, anche nell’ambito dei procedimenti disciplinari (comma 9) La sospensione del procedimento disciplinare fino alla deliberazione della Camera, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, e di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte.
L’articolo 4 è teso a dare attuazione ai co. 2° e 3° dell’art. 68 Cost., disciplinando l’esecuzione degli atti privativi o restrittivi della libertà personale (perquisizioni personali, ispezioni, intercettazioni, misure cautelari etc., ivi compresa l’acquisizione di tabulati di comunicazioni) nei confronti di parlamentari. Legittimata a richiedere direttamente l’autorizzazione alla Camera a cui il soggetto appartiene è l’autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire: nelle more della deliberazione parlamentare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa (commi 1 e 2). In conformità al dettato dell’art. 68, co. 2°, Cost., l’autorizzazione non è richiesta qualora il parlamentare sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, ovvero quando la misura sia adottata in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna (comma 3). Nel caso di scioglimento della Camera nelle more tra la presentazione della richiesta di autorizzazione e la deliberazione parlamentare, la richiesta perde efficacia dall’inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all’inizio della legislatura stessa (comma 4).
L’articolo 5 esplicita il contenuto degli atti con i quali il giudice o la diversa “autorità competente” (nel procedimento disciplinare) respingono l’eccezione di applicabilità dell’art. 68, co. 1°, Cost. e trasmettono gli atti alla Camera competente o richiedono l’autorizzazione al compimento di uno degli atti di cui all’art. 4. Si prevede che, nell’ambito dei suddetti atti, si provveda ad enunciare il fatto per il quale è in corso il procedimento, a indicare le norme di legge che si ritengono violate, a fornire gli elementi sui quali si fonda il provvedimento.
L’articolo 6 disciplina l’utilizzabilità in sede processuale (e, in conseguenza, la divulgabilità) delle “intercettazioni indirette”, ossia delle intercettazioni disposte nel corso di procedimenti riguardanti terzi e alle quali membri del Parlamento abbiano preso parte, le quali esulano, pertanto, dall’ambito di applicazione dell’art. 4 sopra illustrato.
Si prevede, così, che il giudice per le indagini preliminari – anche su istanza di una delle parti o del parlamentare interessato – nei casi in cui ritenga che le intercettazioni indirette del parlamentare siano in tutto o in parte irrilevanti ai fini della definizione dello stesso, ne decide, a tutela della riservatezza, la distruzione integrale o parziale ai sensi dell’art. 269, co. 2 e 3, c.p.p.. La decisione è presa in camera di consiglio, sentite le parti (comma 1).
Qualora il giudice per le indagini preliminari, su istanza di parte, ritenga invece rilevanti ai fini processuali le intercettazioni o i tabulati di cui al co. 1, egli può decidere con ordinanza la loro utilizzazione e richiedere, nei dieci giorni successivi, l’autorizzazione alla Camera competente, da individuare nella Camera alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva al tempo dell’intercettazione (comma 2).
La richiesta di autorizzazione all’utilizzazione in sede processuale delle intercettazioni effettuate deve essere trasmessa direttamente alla Camera competente: la richiesta deve contenere l’enunciazione del fatto per il quale è in corso il procedimento e l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate e deve essere corredata dei verbali delle intercettazioni, delle relative registrazioni e degli altri elementi sui quali la richiesta è fondata (comma 3). In caso di scioglimento delle Camere la richiesta perde efficacia a decorrere dall’inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata all’inizio della legislatura stessa (comma 4).
Nel caso in cui la Camera competente neghi l’autorizzazione, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla comunicazione del diniego della richiesta (comma 5).
Tutte le comunicazioni e i dati acquisiti in difformità da quanto previsto dallo stesso articolo devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (comma 6). L’articolo 7 detta peraltro una disciplina di carattere transitorio, stabilendo che le disposizioni relative all’utilizzabilità processuale delle intercettazioni indirette devono essere osservate nell’ambito dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, solo se le intercettazioni non siano già state utilizzate in giudizio.
L’articolo 8 dispone la sanatoria di tutti gli effetti giuridici prodottisi sulla base dei decreti-legge emanati, dal 1993 al 1996, al fine di dare attuazione al riformato art. 68 Cost., e successivamente decaduti (v. supra), e l’articolo 9 reca la clausola relativa all’entrata in vigore della legge (il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta il 21 giugno 2003)."
Fonte: camera.it
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